REGISTRO STORICO ITALIANO R5 TURBO 

LEGGI E  NORMATIVE REGIONALI/NAZIONALI

 

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Vengono di seguito riportate le normative comunicate dal competente ente federale in materia di veicoli storici. Un valido riferimento per tutti coloro i quali volessero togliersi tutti i dubbi inerenti alla storicità del proprio mezzo nonchè conoscere nel dettaglio quanto previsto dal codice stradale.

 

 

  • ART 60 del Codice della Strada. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.

6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.

  • Art. 215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico (art. 60 C.s.).
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.

3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.

4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.

5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.

6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.

7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.

8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

  • LEGGE 342/2000 Art. 63.(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

  1. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
  2. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
  3. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

  • Circolare n. B53/2000/MOT - Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del codice della strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).

Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.

Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

Il Direttore dell'Unità di gestione

Dr. ing. Ciro Esposito


TABELLA 271.1 - INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA
Categoria internazionale M1


Veicoli posti tipo di cintura:
ant. post. ant. post.
Immatricolati dal 15/5/1976 si (16) si (16) (15) (15)
Immatricolati prima del1/1/1978 si (1) si (16) (2) (15)
Immatricolati dopo l'1/1/1978 (3) si si (16) (3) (15)
Omologati dopo l'1/1/1985
(Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10)
si si (4) (5)
Immatricolati dopo il 26/4/1990 si si (6) (7)
Omologati dopo l'1/10/1993
(Dir. n. 90/628//CEE) (11)
si si (8) (9)
Omologati dopo l'1/10/1997
(Dir. n. 69/36/CE) (12)
si si (8-14) (13-14)


(1) Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall'origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall'obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d'epoca iscritti negli appositi registri
(2) Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(3) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall'1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l'Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
(4) Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE).
(5) Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore.
(6) Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(7) Almeno cinture di tipo addominali.
(8) Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all'Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m.
(9) Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l'accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m.
(10) Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/1/1985.
(11) Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall'1/10/1993.
(12) Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall'1/10/1997.
(13) Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.
(14) Per i posti a sedere rivolti all'indietro: B, Br3, Br4m.
(15) In relazione al tipo di ancoraggio presente.
(16) Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell'art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall'origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell'art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.
  • Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Roma, 26 novembre 2003
Circolare prot. n. 4437/M360

 

La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata. (pubblicata su La Manovella - numero di ottobre 2003)

Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell’art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: “Per i veicoli storici e d’epoca, nonché per i veicoli storici-d’epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. …(omissis)… La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.”.
Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l’art. 60 c.d.s. fornisce in tema di veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l’ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.
L’art. 60, comma 2, c.d.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d’epoca “i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati … (omissis) … e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione”; tant’è che il successivo comma 3, let. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della Motorizzazione.
Viceversa, ai sensi dell’art. 60, comma 4, c.d.s., come sostituito dall’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall’art. 93 c.d.s..
Appare pertanto evidente come l’ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico. Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d’ufficio.
La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.
In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originali.
Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d’ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l’interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano realizzarsi. Al riguardo, si richiama l’attenzione sui seguenti principi di carattere generale:
1. ai fini dell’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione, che si tratta di un “Veicolo di interesse storico e collezionistico”, l’interessato deve sempre produrre copia della certificazione rilasciata da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s;
2. la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico è comprovata dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante produzione di copia del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;
3. l’annotazione, sulla carta di circolazione originale, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è apposta manualmente;
4. nelle ipotesi in cui non ricorre la necessità di emettere la carta di circolazione, l’annotazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che si tratta di “Veicolo di interesse storico e collezionistico” è effettuata attraverso la transazione “SC67” e inserendo “N” nel campo “cod. procedura”;
5. l’emissione dell’etichetta, da applicare sulla carta di circolazione originale, attestante le generalità del nuovo proprietario è effettuata attraverso la maschera “STDU”;
6. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso delle targhe originali ma non della carta di circolazione ed il veicolo non sia presente in archivio, si rende possibile l’immatricolazione con la stessa targa, ed il rilascio della relativa carta di circolazione, senza che vi sia stata la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico; in tal caso, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’anno di prima immatricolazione, la pregressa iscrizione nel pubblico registro automobilistico e l’anno di avvenuta radiazione d’ufficio, ovvero copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA;
7. nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso della carta di circolazione originale ma non delle targhe, è sempre necessaria la reimmatricolazione; di conseguenza, non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
8. nell’ipotesi di cui al precedente punto 7, l’interessato può chiedere di trattenere la carta di circolazione originale; in tal caso, l’Ufficio della Motorizzazione procede ad annullarla apponendo la dicitura “non valida ai fini della circolazione”, il timbro, la data e la firma del funzionario che vi ha provveduto, e ne trattiene una copia agli atti; in caso contrario, l’interessato restituisce la carta di circolazione originaria al fine della distruzione;
9. a maggior ragione, laddove l’interessato sia sprovvisto sia della carta di circolazione sia delle targhe originali, occorre procedere alla reimmatricolazione e non è richiesta la preventiva reiscrizione nel pubblico registro automobilistico;
10. resta in ogni caso ferma la necessità che il veicolo di interesse storico e collezionistico, per poter circolare su strada, debba essere in regola con gli obblighi di revisione annuale, stante il combinato disposto di cui agli artt. 80, comma 4, e 60, comma 1, c.d.s.; pertanto, si richiama la necessità che sul duplicato della carta di circolazione sia annotato che il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della immissione in circolazione;
11. il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive d’origine (art. 75 c.d.s.):
- in caso di reimmatricolazione;
- in caso di immatricolazione con la stessa targa originale;

- quando i dati tecnici contenuti nel certificato rilasciato da uno dei registri previsti dal vigente art. 60, comma 4, c.d.s. non siano sufficienti al fine della compilazione della carta di circolazione (in sede di emissione del duplicato) e all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli (quando il veicolo non sia presente nell’Archivio stesso).
In ogni caso, la visita e prova assorbe gli obblighi di revisione.
Si ribadisce che le disposizioni contenute nella presente circolare concernono esclusivamente i veicoli di interesse storico e collezionistico già iscritti nel pubblico registro automobilistico e da questo radiati d’ufficio; pertanto, per l’immissione in circolazione dei veicoli che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge finanziaria 2003, si richiamano le vigenti disposizioni nel tempo diramate con apposite circolari.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che, a decorrere dal 17 giugno 2003, non si rende più possibile reimmatricolare motoveicoli radiati a richiesta degli interessati se non sono conformi alla direttiva quadro 2002/24/CE, fatta eccezione per i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Infine, si segnala l’opportunità di intensificare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle documentazioni prodotte in copia dagli interessati al fine della reimmissione in circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico già radiati d’ufficio.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

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