REGISTRO STORICO ITALIANO R5 TURBO
STATUTO UFFICIALE
ART. 1- L’associazione “REGISTRO STORICO ITALIANO R5 TURBO” (C.F. 97523420152) è una libera associazione morale senza fini di lucro che si costituisce per riunire i collezionisti e gli appassionati della vettura in oggetto.
ART.
2 –
L’ associazione ha sede
in Gaggiolo di Cantello (Varese), Z.I. Gaggiolo,via San Bernardino 6,
tel. 339/7308779
– 329/7293627. E-mail:
segreteria_registror5turbo@yahoo.it
Spazio
web: www.registrostoricoitalianor5turbo.it
Il consiglio direttivo , a maggioranza semplice, può stabilire un’
altra sede operativa e/o segreteria,ferma però restando la sede di Cantello,Varese.
ART.
3 - L’
associazione aderisce all’ AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I.), si ispira
ai suoi principi e ne adotta la regolamentazione ed il calendario impegnandosi a
rispettarli.
ART.
4 – L’ associazione ha finalità
esclusivamente culturali e di ricerca e si propone, attraverso tutte le attività
utili, di suscitare interesse verso le automobili storiche. L’ associazione ha
inoltre come fine la valorizzazione dei suddetti veicoli mediante raduni, mostre
statiche, manifestazioni turistiche con prove di abilità, manifestazioni
rievocative,gite sociali, concorsi di eleganza, convegni, pubblicazioni.
ART.
5 – La durata massima dell’
associazione è a tempo indeterminato.
ART.
6 - Il
patrimonio dell’ associazione è costituito:
a)
dalle quote associative
b)
da eventuali contributi sia pubblici che privati
c)
da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’ attività
sociale.
d)
da eventuali lasciti o donazioni.
Le
entrate descritte nei punti b) –
c) – d) saranno sempre accolte con riserva di accettazione.
ART.7
- il
numero dei soci è illimitato e comprende:
SOCI
EFFETTIVI: si
distinguono in ordinari e sostenitori,
a seconda della quota che versano,conformemente a quanto stabilito dal consiglio
direttivo; l’ importo comprende anche la quota A.S.I.
SOCI
ONORARI: sono soci designati dal
consiglio direttivo fra quanti abbiano acquisito particolari benemerenze verso
l’ associazione stessa.
SOCI
SIMPATIZZANTI: sono quelle persone che,
accolte con le stesse modalità dei soci effettivi, si distinguono da questi
perché non corrispondono la quota A.S.I., essendo già soci effettivi presso
altri club federati.
Le
quote sociali, fissate di anno in anno dal consiglio direttivo, vanno pagate
entro il 20 gennaio di ogni anno.
Tutti
i nuovi soci sono ammessi se presentati da un altro socio e approvati dal
consiglio Direttivo, solo dopo il provvedimento di ammissione. I nuovi soci
avranno diritto di voto e possibilità di ricoprire cariche sociali.
Il
consiglio si riunirà ogni 60 giorni per ratificare i nuovi soci e procedere a
tutte le operazioni di registrazione del registro ufficiale.
ART.
8 – Decadono dalla qualità di
associati, su delibera del consiglio direttivo, i soci che non abbiano versato
la quota annuale di associazione entro il 10 gennaio di ogni anno.
Nei casi di gravi atti contro
l’ associazione, il socio o i soci responsabili, potranno con delibera unanime
e motivata del consiglio direttivo, essere esclusi dall’ associazione.
Ove il socio da escludere faccia parte dello stesso consiglio direttivo, non sarà ammesso alla votazione ed il suo voto escluso dal computo.
Contro
la delibera di esclusione è ammesso, entro 30 gg. dalla comunicazione scritta
del provvedimento, a pena di decadenza, ricorso al collegio dei probiviri i
quali provvederanno entro i 60 gg. successivi al ricevimento del ricorso.
La
richiesta di far parte dell’ associazione da parte di nuovi soci può essere
rifiutata dal consiglio con votazione unanime senza che ne debba essere motivata
la ragione all’ interessato.
All’
atto dell’ esclusione dall’ associazione, l’ interessato è OBBLIGATO
a restituire le targhette identificative recanti numero seriale del registro
fornite per ciascuna vettura, perché di proprietà dell’ associazione.
ART.
9 – Gli organi dell’ associazione
sono i seguenti:
a)
L’ assemblea dei soci.
b)
Il Presidente e il vice-presidente.
c)
Il Consiglio Direttivo.
d)
I commissari tecnici.
e)
I revisori dei conti.
f)
Il collegio dei Provibiri.
ART. 10 – L’ assemblea
dei soci si riunisce almeno una volta all’ anno ed alla stessa hanno diritto
di partecipare tutti i soci in regola con la quota sociale al momento dell’
assemblea. Detta assemblea deve tenersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni
quota di socio effettivo regolarmente versata da diritto ad un voto.
La
convocazione dell’ assemblea verrà
fatta a mezzo stampa, posta con lettera inviata almeno 20 giorni prima della
data fissata per l’ assemblea, pubblicazione sul sito internet dell’
associazione , affisso all’ albo; la convocazione dovrà riportare anche l’
ordine del giorno.
Oltre
a quella d’ obbligo,l ‘ assemblea può essere convocata tutte le volte che
il consiglio lo riterrà opportuno o su richiesta scritta di almeno due terzi
dei soci con la quota sociale.
L’
assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di
due terzi degli aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti.
I
soci aventi diritto di partecipare all’ assemblea possono farsi rappresentare
con delega scritta, da un’ altro socio.
Le
delibere sono prese a maggioranza semplice.
Le
modifiche dello statuto devono essere approvate, anche in seconda convocazione,
con il voto della metà più uno dei soci presenti ed aventi diritto di voto.
Anche
in questo caso saranno valide le deleghe scritte.
In
nessun caso saranno invece validi i voti fatti pervenire a mezzo posta.
ART.
11 –L’ assemblea è presieduta
normalmente dal presidente dell’ associazione o, in caso di impossibilità o
rinuncia, dal vice- presidente oppure da un socio nominato dall’ assemblea a
maggioranza semplice.
Di
tutte le sedute dovrà essere compilato un verbale sottoscritto dal presidente
dell’ assemblea e dal segretario/a.
ART.
12 -
Il consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri, dura circa 3 anni, e
i suoi componenti sono rieleggibili.
Il
consiglio direttivo nomina nel suo seno il Vice Presidente.
La
legale rappresentanza spetta al Presidente ed al vice-Presidente dell’
associazione: al primo via normale, al secondo in via straordinaria in caso di
inadempimento del presidente.
Il
consiglio procede inoltre alla nomina di un segretario/a e di un tesoriere,
scelti fra i soci in regola anche non eletti nel consiglio direttivo.
Il
consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di inadempimento,
dal Vice presidente e si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga
opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
consiglieri.
Per
la validità delle delibere del consiglio direttivo occorre almeno la presenza
di almeno la metà dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In
caso di parità prevale il voto del presidente; in ogni caso non son ammesse
deleghe.
In
caso di dimissioni del presidente, del vice presidente o dei consiglieri, esse
dovranno essere indirizzate a mezzo lettera raccomandata al consiglio, che dovrà
accettarle a maggioranza come per ogni altra delibera.
Non
vì è obbligo di tenuta dei verbali; tuttavia se richiesto dai soci, il
consiglio dovrà dare relazione del suo operato all’ assemblea dei soci.
Spetta
al consiglio direttivo:
a)
esaminare gli argomenti di carattere generale e deliberare in merito;
b)
fissare le direttive generali dell’ associazione, nell’ ambito degli
scopi sociali;
c)
provvedere con pieni poteri alla gestione sia ordinaria che straordinaria
dell’ associazione,
d)
deliberare sull’ ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto
dall’ ultimo comma dell’ art 7.
e)
Determinare le quote annuali e le modalità della loro riscossione
ART.
13 – Spetta al presidente:
a)
provvedere all’ esecuzione dei deliberati dell’ assemblea del
consiglio direttivo;
b)
provvedere alla convocazione dell’ assemblea dei soci ;
c)
provvedere alla convocazione del Consiglio direttivo;
d)
amministrare,con l’ assistenza del consiglio direttivo, il patrimonio
dell’ associazione;
e)
esercitare in caso di urgenza i poteri sia dell’assemblea che del
Consiglio, salvo ratifica da ottenere entro due mesi;
f)
rappresentare l’ associazione in giudizio o nei confronti di terzi ;
Il
presidente può delegare ad altro consigliere parte dei suoi poteri.
ART.
14 – i commissari tecnici sono scelti
tra persone particolarmente competenti in campo automobilistico e
motociclistico: essi dovranno consigliare i soci relativamente ai restauri in
vista dell’omologazione da parte della Commissione Tecnica dell’ A.S.I.
Può
essere costituita, da parte del Consiglio Direttivo, una commissione tecnica
dell’ associazione che potrà essere curata da più persone.
ART.15
– i commissari tecnici ed i membri
della commissione Tecnica possono essere scelti anche fra i soci non facenti
parte del Consiglio Direttivo e nominati e revocati da quest’ ultimo.
ART.16
– I revisori dei conti ed i provibiri
durano in carica circa un triennio e sono rieleggibili. Il collegio dei
provibiri è composto da tre membri eletti dall’ assemblea anche tra non soci.
Il collegio nomina al suo interno, il proprio presidente; il Collegio dei
provibiri interviene come amichevole compositore e senza formalità in caso di
dissidio tra soci. Le decisioni del collegio sono inappellabili.
ART.17
– Il segretario esegue i mandati del
presidente e del Consiglio direttivo; svolge l’ attività di segreteria,
mantiene i contatti con i soci e con i simpatizzanti.
ART.
18 – Il consiglio direttivo potrà
nominare un addetto stampa dell’ associazione che dovrà tenere i contatti con
i giornalisti e fare un’ attività di pubbliche relazioni atta a far conoscere
l’ associazione nel mondo delle auto storiche, e potrà essere revocato in
qualsiasi momento dal Consiglio direttivo.
ART.
19 – Le cariche sociali non sono
retribuite, ma può essere istituito un rimborso spese per incarichi
particolari.
ART.
20 – L’ esercizio sociale segue il
calendario solare: entro il trentun dicembre di ogni anno il Consiglio direttivo
renderà conto della gestione dell’ assemblea ordinaria dei soci.
ART.
21 – L’ eventuale scioglimento
dell’ associazione, la sua conseguente liquidazione e la destinazione dell’
eventuale patrimonio residuo, saranno deliberati dall’ assemblea con le
modalità richieste dalle modifiche
dello statuto.
ART.
22 – Particolari regolamenti
appositamente studiati verranno redatti per i raduni e le altre attività
sociali, con riguardo ai problemi organizzativi, tecnici, di sicurezza,
assicurativi e disciplinari. Detti regolamenti dovranno essere approvati dal
Consiglio direttivo, che provvederà a nominare un comitato organizzatore,
secondo le disposizioni impartite dall’ A.S.I.
ART.
23 – Per quanto non previsto dal
presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile italiano in
materia di associazioni.
ART.
24 – Tutto
il materiale fornito ai soci (targhette recanti numero
seriale,fascioni,adesivi,ecc.) si intende di proprietà del registro
storico. Qualora, uno o più soci, venissero allontanati/esclusi per fatti
gravi, tutto il materiale in loro possesso dovrà essere restituito al registro
stesso.
La presidenza nazionale